Art. 15.
(Finanziamento di infrastrutture urgenti).

      1. Per il finanziamento di infrastrutture, individuate, con priorità, dalla Regione

 

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Siciliana da realizzare con le modalità di cui all'articolo 14, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per dodici anni, a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse tra le amministrazioni aggiudicatrici competenti.